Articolo abrogato dall'art. 33, comma 3, della L.P. 17/09/2013 n. 19, così recitava:

"Art. 51 - (Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) ) — 1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, sono aggiunte le seguenti parole: ", oppure volti al trattamento di residui zootecnici e agricoli in impianti per la produzione di biogas; in questi impianti è vietata l'immissione di scarti diversi da quelli di origine zootecnica e vegetale; relativamente a questi ultimi interventi il finanziamento della Provincia è disposto nel limite del 50 per cento della spesa ammessa;"

2. Il comma 3 dell'articolo 12-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. I finanziamenti previsti da quest'articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della deliberazione di cui al comma 4."

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 12-bis della legge provinciale n. 28 del 1988 sono aggiunti i seguenti periodi: "La deliberazione, nell'ambito di specifici accordi di programma, può disciplinare anche forme e modalità di concessione di finanziamenti per la realizzazione di azioni e di progetti, con priorità per quelli sperimentali di cui al comma 2. I finanziamenti possono essere concessi anche in annualità, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale."

4. All'articolo 22 della legge provinciale n. 28 del 1988, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La Giunta provinciale provvede, con propria deliberazione, a conformare il regolamento di cui ai commi 1 e 2 alle soglie dimensionali dei progetti da sottoporre a valutazione dell'impatto ambientale o a procedura di verifica secondo quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). La predetta deliberazione stabilisce inoltre le occorrenti disposizioni transitorie ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione."

5. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale n. 28 del 1988 è inserito il seguente:

"Art. 22-bis - Disposizioni di attuazione e di coordinamento con la normativa comunitaria e statale

1. Ai fini dell'attuazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, continuano ad applicarsi questa legge e il suo regolamento esecutivo.

2. Resta ferma l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale per i progetti relativi alle categorie di opere che le norme vigenti demandano alla competenza dello Stato.

3. Questa legge e il suo regolamento esecutivo continuano ad applicarsi ai progetti attribuiti o delegati alla Provincia dalle norme di attuazione dello Statuto speciale.

4. Nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza dello Stato la Giunta provinciale si esprime, ai fini dell'intesa, sentito il comitato provinciale per l'ambiente, entro i termini stabiliti dalla normativa statale."

6. Alla copertura degli oneri derivanti da quest'articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella E."

Il presente articolo continua ad applicarsi fino alla data indicata dal regolamento d'esecuzione della L.P. 17/09/2013, n. 19.

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