Articolo abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.P. 09/03/2016, n. 2, così recitava:

"Art. 47 - Modificazioni dell'articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993

1. All'articolo 41 della legge provinciale n. 26 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo la parola: "aggiudicazione" è inserita la seguente: "provvisoria"; le parole:

"all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006"; dopo la parola: "aggiudica" è inserita la seguente: "provvisoriamente";

b) nel comma 3 le parole: "28, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "28-bis, comma 2";

c) nel comma 5 le parole: "non aggiudicatari" sono sostituite dalle seguenti: "in qualunque momento della procedura di gara"; le parole: "all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'articolo 4 della legge n. 109 del 1994" sono sostituite dalle seguenti: "all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 163 del 2006"."

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