Articolo abrogato dall’art. 36, comma 1, della L.P. 04/10/2012 n. 20, così recitava:

“Art. 12 (Controllo degli impianti termici) — 1. I controlli previsti dalla normativa nazionale vigente, relativi all'accertamento dell'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici, sono svolti dalla Provincia e, limitatamente al proprio territorio, dal Comune di Trento, mediante verifiche a campione, avvalendosi del proprio personale o di convenzioni con organismi esterni di comprovata e specifica esperienza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso il servizio provinciale competente in materia di energia il catasto degli impianti termici. Il catasto raccoglie e aggiorna i dati relativi agli impianti termici esistenti sul territorio provinciale. Al fine delle formazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici esistenti devono essere denunciati dai rispettivi proprietari o dagli incaricati dei servizi di manutenzione degli impianti, qualora venga stipulato un contratto che preveda tale servizio. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione le modalità per l'applicazione del presente comma.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per favorire lo snellimento delle procedure amministrative relative al controllo ivi previsto, la Giunta provinciale e il Comune di Trento possono stipulare appositi protocolli d'intesa con associazioni di categoria, con gestori di reti di distribuzione del gas o di altri vettori energetici o con soggetti pubblici o con consorzi di aziende operanti nel settore degli impianti termici, per l'adozione di carte dei servizi e di contratti tipo di manutenzione.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, cessano di avere applicazione sul territorio provinciale le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), nonché le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10). Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di impianti termici.

5. La Giunta provinciale è autorizzata a rimborsare d'ufficio una somma fino a lire 20.000 per ciascuna denuncia presentata, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai soggetti che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, n. 412 del 1993, hanno effettuato le denunce previste dall'articolo 11, comma 20, del predetto decreto.”

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