Articolo modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 21, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 70 - Caratteristiche e validità dell'autorizzazione paesaggistica

1. Il soggetto che vuole intraprendere i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 deve presentare all'organo competente una domanda di autorizzazione, corredata da adeguata documentazione, e astenersi dall'iniziarli fino a quando non ha ottenuto l'autorizzazione. Nel caso d'interventi soggetti a concessione edilizia alla richiesta provvede il comune, ai sensi dell'articolo 101.

2. Dell'autorizzazione deve munirsi anche il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani attuativi previsti da questa legge, compresi i piani guida, nell'ambito dei territori sottoposti a tutela del paesaggio.

3. La durata dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo abilitativo edilizio richiesto per l'intervento oggetto di autorizzazione paesaggistica. Quando per il medesimo intervento è necessario richiedere un nuovo titolo edilizio, deve essere richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica. In ogni caso il titolo abilitativo edilizio va richiesto o presentato entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

4. Nel rilasciare l'autorizzazione l'organo competente può apporvi clausole per prescrivere l'adozione di misure particolari di tutela anche sulla base, se ritenuto opportuno, di appositi elaborati progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli già presentati, redatti a cura del richiedente.

5. L'autorizzazione è richiesta anche se i lavori o le opere previsti dall'articolo 68 devono svolgersi a cura dei comuni o di altri enti pubblici; non è dovuta per le opere destinate alla difesa nazionale.

6. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 120, comma 3, se si verifica una particolare necessità per cui ogni indugio può essere pregiudizievole, gli interessati possono provvedere direttamente ai lavori necessari a evitare l'aggravamento del danno o l'avverarsi di un danno irreparabile, dandone contemporaneamente notizia all'organo di tutela competente.

7. Le varianti in corso d'opera disciplinate dall'articolo 107 non sono soggette all'autorizzazione prevista da questo articolo."

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