Articolo modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall’art. 5, commi 2, 3 e 4, della L.P. 31/05/2012, n. 10; dall’art. 25, comma 1, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 102 - Rilascio della concessione

1. Entro dieci giorni dal ricevimento della domanda per il rilascio della concessione il comune verifica se la documentazione essenziale richiesta è completa; se entro tale termine il comune non comunica agli interessati l’inammissibilità della richiesta per carenza della documentazione essenziale, la domanda si considera procedibile. Entro i successivi sessanta giorni il comune si pronuncia sulla domanda, determinando contestualmente l’ammontare del contributo di concessione, in quanto dovuto, e fissando il termine per la presentazione della ulteriore documentazione richiesta ai fini del rilascio della concessione. In caso di progetti di particolare complessità e rilevanza, il termine per la pronuncia del comune può essere motivatamente elevato a novanta giorni, dandone comunicazione ai soggetti interessati. Entro dieci giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e dalla presentazione dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di concessione il comune provvede al rilascio della concessione, dandone comunicazione agli interessati.

1-bis. Se il comune non rilascia la concessione nei termini stabiliti dal comma 1, il richiedente può diffidare l’amministrazione comunale a provvedere entro venti giorni dalla diffida, decorsi inutilmente i quali la domanda si intende accolta. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune. In alternativa l’interessato può chiedere alla Giunta provinciale l’attivazione dei provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige).

1-ter. Fino al 31 dicembre 2014 si prescinde dalla diffida prevista dal comma 1-bis e la domanda di concessione s’intende accolta decorsi i termini stabiliti dal comma l, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1-bis.

2. Se non sono stati allegati alla domanda di concessione tutti gli atti di assenso di competenza comunale richiesti, il comune li acquisisce d'ufficio. Se non sono allegati alla domanda tutti gli atti di assenso comunque denominati di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, il regolamento edilizio può prevedere la loro acquisizione d'ufficio da parte del comune.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per l'acquisizione degli atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale;

a-bis) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 101, comma 4 bis, i casi in cui le richieste degli atti di assenso previsti dall’articolo 101 si intendono accolte se, entro il termine stabilito per il loro rilascio, non è stato comunicato all’interessato o al comune il provvedimento; questa lettera non si applica, comunque, ai provvedimenti concernenti la tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità;

b) Lettera abrogata dall’art. 10, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4

c) le modalità per assicurare la pubblicità delle concessioni rilasciate;

d) eventuali ulteriori precisazioni sul procedimento di rilascio della concessione, fermo restando che può essere disposta una sola sospensione, fatti salvi i casi particolari previsti nell’articolo 104, e che i termini per il suo rilascio riprendono a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste.

3-bis. Se il richiedente allega alla domanda di concessione una dettagliata relazione firmata da un progettista abilitato, predisposta in osservanza dell’articolo 106, comma 4, i termini previsti per il rilascio della concessione sono ridotti alla metà; se il comune non rilascia la concessione entro il termine previsto la domanda si intende accolta e si applica il secondo periodo del comma 1-bis. Resta salvo l’esercizio dei poteri di vigilanza del comune ai sensi del titolo VI. Se riscontra l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, il comune notifica agli interessati l’ordine di non effettuare le opere e, se ne ricorrono i presupposti, provvede alla comunicazione prevista dall’articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 in materia di responsabilità del progettista.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105, la domanda di concessione per interventi da eseguire su aree dotate di un piano attuativo o di un piano di lottizzazione in vigore s'intende accolta se, entro il termine stabilito per il rilascio della concessione, non è stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In tal caso il richiedente, purché in possesso dei provvedimenti permissivi previsti dall'articolo 101, se necessari, può dar corso ai lavori dandone comunicazione al comune, previa corresponsione degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 115, calcolati in via provvisoria dal richiedente, salvo conguaglio sulla base delle determinazioni del comune.

5. L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni edilizie in contrasto con le previsioni stesse, fatta eccezione per il caso in cui i lavori sono iniziati nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 103."

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