Articolo modificato dall'art. 19, comma 1, della L.P. 03/03/2010, n. 4; dall'art. 15, commi 1 e 2, della L.P. 14/05/2014, n. 3 e, successivamente, abrogato dall'art. 124, comma 2, della L.P. 04/08/2015, n. 15, così recitava:

"Art. 44 - Formazione dei piani attuativi d'iniziativa privata

1. I piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dal consiglio comunale, previo parere della CPC:

a) nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, se interessano un'area superiore a 2.500 metri quadrati;

b) nei comuni con popolazione inferiore o uguale a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 5.000 metri quadrati;

c) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, se interessano un'area con superficie superiore a 15.000 metri quadrati.

1-bis. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1 i piani attuativi di iniziativa privata sono approvati dalla giunta comunale, previo parere della CPC.

2. La richiesta di approvazione del piano può essere presentata dai proprietari che rappresentino almeno il 60 per cento degli indici edilizi ammessi dal piano regolatore generale; in tal caso si applica l’articolo 50, commi 4 e 4-bis. La richiesta di approvazione del piano deve essere accompagnata dai provvedimenti elencati nell'articolo 101, se necessari.

3. Il comune approva anche lo schema di convenzione e successivamente ne promuove la stipula. Per gli immobili interessati dal piano attuativo il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione.

4. Con il provvedimento di approvazione del piano il comune può aumentare fino a un massimo del 30 per cento l'incidenza del contributo di concessione previsto dall'articolo 115, in relazione alla natura dell'insediamento, alle caratteristiche geografiche della zona, allo stato delle opere di urbanizzazione."

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