Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 145 - Opere degli enti locali e d'interesse statale
1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, il regolamento di attuazione detta le disposizioni a carattere procedurale per l'applicazione di questo capo alle opere indicate nell'articolo 141, comma 1, lettera c), prevedendo i casi e le modalità di sostituzione degli organi e delle strutture provinciali considerati da questo capo con quelli dei comuni o delle comunità. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di sua competenza previsti dal regolamento.
2. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere d'interesse statale individuate ai sensi dell'articolo 141, comma 1, lettera d), le determinazioni della Provincia previste dai commi 3 e 4 sono rese dal dirigente del dipartimento provinciale competente o da un suo delegato, previa deliberazione della Giunta provinciale.
3. La deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 2 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri e di ogni altro provvedimento concessorio o autorizzativo di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche d'interesse statale. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali di questo capo. Alla conferenza di servizi possono essere invitati anche gli enti locali o altre amministrazioni o enti interessati. 4. Con la deliberazione prevista dal comma 2 la Giunta provinciale si pronuncia ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle sue norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione d'impatto ambientale di competenza statale.
5. Se le amministrazioni statali, nei casi previsti dal comma 2, non danno corso al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale adottata in conformità ai commi 3 e 4 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere d'interesse statale."
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
01/05/2024
- Mega piano infrastrutturale da 450 milioni di euro per palestre, laboratori e arredi innovativi per le scuole, in particolare del Sud da Italia Oggi
- Rigenerazione urbana, 3 mld sul piatto da Italia Oggi
- La bolla del Superbonus si sgonfia e le e-fatture passano da 54 a 19 miliardi da Italia Oggi
- Ecobonus, L’Italia supera a pieni voti i controlli Ue da Italia Oggi
- Professionisti tecnici tutti uniti contro l'Anac da Italia Oggi
- Case green, servono modifiche da Italia Oggi