Articolo abrogato dal D. Pres. P. Trento 06/09/2013, n. 21-123/Leg., così recitava:

"Art. 5 (Nullaosta per la trasformazione del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo) — 1. Questo articolo disciplina il rilascio del nullaosta per progetti che comportano la trasformazione del bosco in un’altra forma di utilizzazione del suolo relativi alle previsioni del piano della comunità e del PRG autorizzate secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della legge provinciale e dall’articolo 8, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi urbanistici, la struttura provinciale competente o il comune, secondo quanto previsto dai commi 4 e 5, accerta con nullaosta il rispetto da parte dei progetti delle eventuali prescrizioni dettate dalla Giunta provinciale in sede di autorizzazione. Tali soggetti accertano inoltre l’idoneità ad assicurare la tutela idrogeologica e forestale del territorio delle scelte progettuali che hanno tradotto la previsione di piano. Con il rilascio del nullaosta, il soggetto competente può imporre ulteriori prescrizioni relative alle modalità di realizzazione degli interventi.

3. I progetti di cui al comma 1 sono redatti da tecnici abilitati e analizzano l’assetto idrogeologico e forestale in particolare attraverso l’esame di:

a) stato dei luoghi e del versante;

b) possibili impatti derivanti dall’esecuzione degli interventi;

c) modalità operative e accorgimenti adottati per evitare di determinare turbative all’assetto idrogeologico e forestale.

4. Il comune competente per territorio rilascia il nullaosta per i progetti previsti dal comma 1 non a scopo agrario su istanza dell’interessato, prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o con le modalità e nei tempi previsti dalla legge urbanistica provinciale per il rilascio della concessione edilizia, a seconda del titolo abilitativo urbanistico necessario. Il tecnico abilitato di cui al comma 3 certifica la conformità del progetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici.

5. La struttura provinciale competente rilascia il nullaosta per i progetti previsti dal comma 1 a scopo agrario. Il nullaosta è rilasciato dalla struttura provinciale competente su istanza dell’interessato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e deve essere ottenuto prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) e della domanda di concessione edilizia. La struttura provinciale competente può delegare ai propri uffici periferici il rilascio del nullaosta."

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