Articolo abrogato dall'art. 70, comma 1, della L.P. 16/06/2017, n. 3, così recitava:

“Art. 24 - Disciplina applicabile in materia di antincendi e sicurezza

1. La struttura ricettiva deve essere dotata di allestimenti antincendi certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi.

2. Tutti gli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla normativa di settore.”

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