Articolo abrogato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 01/08/2022, n. 5.

In precedenza, l’importo di cui al presente articolo era stato rideterminato:

- per il periodo marzo 2022 - febbraio 2023, dal D. Pres. R. 29/03/2022, n. 2, in € 14,94;

- per il periodo marzo 2021 - febbraio 2022, dal D. Pres. R. 23/03/2021, n. 12, in € 14,15;

- per il periodo marzo 2020 - febbraio 2021, dal D. Pres. R. 25/03/2020, n. 21, in € 14,08;

- per il periodo marzo 2019 - febbraio 2020, dal D. Pres. R. 28/03/2019, n. 21, in € 14,05.

L’articolo così recitava:

“Art. 233 - Rimborso spese per nomina presidenti di seggio

1. Alla cancelleria della corte d'appello di Trento è rimborsata la quota forfettaria di euro 13,43 per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 226, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.

2. A decorrere dal mese di marzo del 2018, la quota forfettaria di cui al comma 1 è rideterminata an-nualmente con decreto del presidente della regione in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT.”

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