L’articolo 148-bis, comma 7 della presente legge prevedeva, dalla sua entrata in vigore, la cessazione dell’efficacia per gli enti locali della provincia di Trento del presente articolo che continuava ad applicarsi ai concorsi già banditi alla medesima data.

La Sent. Corte Cost. 11/05/2021, n. 95 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera g), della L.R. 16/12/2019, n. 8 nella parte in cui introduceva l’art. 148-bis.

In seguito, articolo sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.R. 22/02/2022, n. 2.

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