Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.P. 26/09/2023, n. 24, così recitava:

“Art. 19 - Procedura formale - Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini

1. Il Consiglio delle cittadine e dei cittadini dedicato a questioni riguardanti la legislazione o l'amministrazione provinciale si tiene su richiesta di 300 cittadine e cittadini.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione tiene un registro nel quale vanno inserite tutte le proposte tematiche presentate dalla popolazione per lo svolgimento dei Consigli delle cittadine e dei cittadini.

3. Per la convocazione è sufficiente la descrizione generale della tematica in oggetto. Gli atti amministrativi rivolti a una determinata persona non possono essere oggetto di un Consiglio delle cittadine e dei cittadini.

4. In presenza dei requisiti necessari per lo svolgimento di un Consiglio per le cittadine e i cittadini, l'ufficio per la formazione politica e la partecipazione invita le persone legittimate a parteciparvi.”

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