Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.P. 26/09/2023, n. 24, così recitava:

“Art. 23 - Inoltro ai responsabili delle decisioni, pubblicazione

1. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale. L'Ufficio di presidenza la inoltra alla Giunta provinciale o al Consiglio provinciale a seconda della competenza.

2. L'ufficio per la formazione politica e la partecipazione trasmette la relazione del Consiglio delle cittadine e dei cittadini alle/ai partecipanti al Consiglio delle cittadine e dei cittadini e la pubblica sul sito internet del Consiglio provinciale.

3. Se la relazione contiene indicazioni concrete che riguardano la legislazione o l'amministrazione provinciali, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale o la Giunta provinciale la tratta entro 60 giorni. Le promotrici/I promotori del Consiglio delle cittadine e dei cittadini, le/i partecipanti e la cittadinanza sono informati in maniera adeguata dei risultati.”

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