Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 119 (Ambito di applicazione)

1. Non sono soggette alle disposizioni sull'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES e dei comuni le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare la loro abitazione per motivi di sicurezza pubblica e di utilità pubblica.

2. Per ottenere un'abitazione in assegnazione ai sensi del comma 1 le famiglie devono avere i requisiti generali per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali di cui all'articolo 45.”

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