Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 113 (Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione)

1. Famiglie che occupano un'abitazione la cui superficie utile abitabile è superiore a 50 metri quadrati per la prima persona e 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona, e che non acconsentono ad un cambio di alloggio ai sensi dell'articolo 104, devono pagare per la superficie utile abitabile, che eccede la predetta misura, l'intero canone previsto all'articolo 112, comma 1.”

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