Articolo abrogato dall'art. 23, comma 2, della L.P. 21/07/2022, n. 5 a decorrere dal 01/09/2023, così recitava:

“Art. 102 (Priorità nell'assegnazione di alloggi)

1. Le famiglie comprese nella graduatoria alle quali sia stato negato il rinnovo del contratto di locazione per i motivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e nei cui confronti viene eseguita la procedura per il rilascio dell'abitazione, possono conseguire l'assegnazione di un'abitazione con precedenza sugli altri richiedenti compresi nella graduatoria, sentita la commissione per le assegnazioni.

2. Le persone che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, nonché i richiedenti la cui abitazione sia oggetto di esecuzione immobiliare possono presentare in qualsiasi momento domanda di assegnazione di un’abitazione, purché siano in possesso dei requisiti generali per l’assegnazione di abitazioni in locazione dell’IPES. La commissione per l’assegnazione provvede a integrare la graduatoria e può dare il parere per l’assegnazione con precedenza.”

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