Articolo abrogato dal D. Pres.P. del 23/12/2011 n.45. Gli articoli 38 e 39 così recitavano:

“Art. 38 (Deroghe all’orario di chiusura)

1. Le deroghe aventi ad oggetto la posticipazione dell’orario di chiusura prevista all’articolo 40, comma due, della legge possono essere adottate prescindendo dalla correlativa comunicazione al Presidente della giunta provinciale qualora siano di carattere temporaneo.

Art. 39 (Iscrizione nel registro)

1. La disposizione di cui all’articolo 58, comma tre, della legge si applica anche a coloro i quali, all’entrata in vigore della legge stessa, esercitavano attività ai sensi dell’articolo 13, comma due, della legge provinciale 15 gennaio 1982, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, o che, all’entrata in vigore della legge stessa avevano la legittima aspettativa all’esercizio dell’attività ricettiva.”

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