Articolo abrogato dal D. Pres. P. 19/12/2013, n. 40, così recitava:

“Art. 5 - Cambio di coltura

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione al cambiamento di coltura ai sensi dell'articolo 5 dell'Ordinamento forestale viene inoltrata al Comitato forestale provinciale.

2. La domanda di cui al comma 1 può essere presentata nell'ambito delle relative competenze dal proprietario del terreno, dal sindaco del comune ove è situato il terreno e dall'assessore provinciale competente per l'urbanistica.

3. La domanda corredata da una relazione tecnica, dalla corografia in scala adeguata, e comunque non inferiore alla scala 1:10.000, da fotografie, dall'estratto di mappa catastale e dall'estratto tavolare, viene presentata nel comune nel quale è sito il terreno.

4. Il comune provvede alla pubblicazione all'albo pretorio della domanda corredata dalla relativa documentazione per i successivi 15 giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni. Entro i successivi otto giorni la domanda con la relativa documentazione viene trasmessa dal sindaco all'ispettorato forestale con la certificazione dell'avvenuta pubblicazione, con le osservazioni dell'amministrazione comunale e con quelle eventualmente presentate.

5. L'ispettorato forestale, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda corredata dalla relativa documentazione, la esamina e la trasmette al Direttore della Ripartizione foreste con le proposte per le modalità del cambio di coltura nonché con le prescrizioni ed osservazioni che ritiene necessarie.

6. Qualora per la situazione oggettiva esistente sul luogo o a causa di forza maggiore l'ispettorato forestale non sia in grado di svolgere l'attività di cui al comma 5, il termine ivi indicato è interrotto per una sola volta e ricomincia a decorrere dalla data di cessazione della causa d'impedimento. Tale sospensione dei termini viene comunicata al richiedente.

7. Il Direttore della Ripartizione foreste trasmette la domanda corredata del proprio parere al Comitato forestale provinciale entro 15 giorni dal suo ricevimento.

8. Il Comitato forestale provinciale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, decide in merito disponendo le modalità di esecuzione del cambio di coltura e notificando la decisione al richiedente e trasmettendola all'ispettorato forestale, alla stazione forestale ed al comune.

9. In caso di ricorso avverso la decisione del Comitato forestale provinciale alla Giunta provinciale, il provvedimento della stessa viene notificato al ricorrente nonché trasmessa all'ispettorato forestale, alla stazione forestale ed al comune.

10. Il provvedimento del Comitato forestale provinciale o della Giunta provinciale relativo al cambio di coltura ha validità di cinque anni dalla data della sua notificazione al richiedente o ricorrente. Se entro questo termine non avviene l'approvazione del piano urbanistico comunale con deliberazione della Giunta provinciale, deve essere presentata una nuova domanda di cambiamento di coltura ai sensi e con le procedure del presente articolo.

11. Se entro il periodo di validità del piano urbanistico comunale non viene rilasciata la concessione edilizia per la realizzazione dei lavori l'autorizzazione al cambiamento di coltura perde la sua validità e il terreno riacquista l'originaria destinazione urbanistica.

12. I cambiamenti di coltura fino ad una superficie di 2.500 metri quadrati vengono autorizzati direttamente dall'ispettorato forestale in applicazione della procedura del presente articolo.”

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