Gli articoli 1, 2, 25, 28, 30 sono stati abrogati dalla L.R. del 12/07/2011 n.12. L’articolo 30 così recitava: “Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 17 marzo 1975, n. 8, è sostituito dal seguente: "Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un suo delegato;

b) il direttore regionale dei lavori pubblici;

c) l'ispettore tecnico dei lavori pubblici;

d) l'ispettore regionale tecnico;

e) tre dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici;

f) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso Assessorato;

g) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;

h) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;

i) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili".

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