Articolo modificato dall’art. 46, comma 2, della L.R. 17/03/2016, n. 3.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, della L.R. 17/05/2016, n. 8 le disposizioni del presente articolo si applicavano sino alla concreta attivazione dell’albo prevista dall’art. 78 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50.

In seguito, i presente articolo è stato modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della L.R. 26/01/2017, n. 1 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 8, della L.R. 12/10/2023, n. 12, così recitava:

“Art. 8 - Commissione aggiudicatrice nel caso dell’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Nel caso in cui per l’affidamento di appalti di servizi o forniture ovvero di lavori di importo inferiore o pari a quello individuato dall’articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, le stazioni appaltanti debbano ricorrere al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme stabilite dal decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La commissione, nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, di cui uno esperto in materie giuridiche.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall’organo competente.

4. I commissari diversi dal presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Le cause di astensione e di esclusione dall’incarico sono disciplinate dall’articolo 84, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6. Al fine di assicurare condizioni di massima trasparenza nell’espletamento delle procedure, i commissari diversi dal presidente sono scelti mediante sorteggio pubblico effettuato dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, fra gli iscritti all’albo di cui al comma 7 esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. La data del sorteggio deve essere pubblicizzata almeno sette giorni prima. Le operazioni di sorteggio relative ai singoli appalti sono effettuate dalla sezione provinciale dell’Ufficio regionale per l’espletamento di gare per l’appalto di lavori pubblici (UREGA) territorialmente competente. Nel caso in cui il numero degli esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, iscritti all'albo di cui al comma 7, sia inferiore a tre, la sezione centrale dell'ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici sceglie, previo sorteggio, i commissari diversi dal presidente tra i dirigenti o funzionari delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla stazione appaltante, in possesso di specifica professionalità, nonché tra i predetti esperti iscritti all'albo; con successivo decreto del dirigente generale del dipartimento regionale tecnico sono stabilite le procedure relative al sorteggio degli esperti; l'elenco dei soggetti designati è pubblicato nel sito web dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

7. Entro il 31 dicembre 2011 è istituito presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità un albo di esperti ai fini della costituzione di commissioni di gara da svolgersi con il metodo della offerta economicamente più vantaggiosa. Per le finalità di cui al comma 6, l’albo è costituito esclusivamente dai seguenti soggetti non appartenenti ad amministrazioni aggiudicatrici, fatta eccezione per quelli di cui alla seguente lettera b):

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali;

b) professori universitari di ruolo.

8. Fino alla data di costituzione dell’albo di cui al comma 7, per l’espletamento delle funzioni di cui ai commi precedenti si fa riferimento all’albo esistente presso l’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, integrato da esperti in materie giuridiche.

9. L’albo di cui al comma 7 è soggetto ad aggiornamento almeno annuale. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante. I compensi sono onnicomprensivi delle spese a qualsiasi titolo sostenute per l’espletamento dell’incarico, che devono essere documentate e non possono essere superiori ad un importo complessivo di euro 10.000,00, oltre IVA e oneri riflessi.

10. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annullamento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, salvo che l’annullamento non dipenda da fatto riconducibile alla commissione stessa.”

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