Articolo abrogato dalla L.R. del 02/08/2002 n.7. L'articolo 1 così recitava: "1. La Regione provvede ad adeguare la propria legislazione sui lavori pubblici ai principi fondamentali introdotti in materia dalla normativa statale di riforma economico-sociale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

2. Fino a quando non entrerà in vigore la legge regionale di adeguamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni delle leggi regionali in vigore.

3. Le disposizioni di cui al capo VI della L.R. 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, relative ai procedimenti di affidamento ed ai criteri di scelta del contraente in ordine agli appalti di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU al netto di IVA, si applicano anche agli appalti di importo inferiore, salvo quanto diversamente disposto dalla stessa legge con specifico riferimento ai medesimi.

4. Sono abrogati i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 2 della L.R. 7 giugno 1994, n. 19, nonché il comma 3 dello stesso articolo ad eccezione di quanto vi è previsto circa l'immediata applicazione nella Regione degli articoli 35 e 36 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni."

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