Articolo sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 23/01/1964, n. 5 e, successivamente, abrogato dall'art. 72, comma 1, della L.R. 29/01/1994, n. 2, così recitava:

Art. 3

A ciascun beneficiario delle provvidenze di cui ai precedenti articoli, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 50.000 a vano legale, fino ad un massimo di lire 300.000."

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