Commi abrogati dalla L.R. 13/03/2018, n. 8, così recitavano:

“1. Nella lettera a) del comma 12, dell’articolo 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto), le parole “le opere idrauliche di seconda e terza categoria” sono sostituite dalle parole: “le opere idrauliche di seconda categoria”.

2. All’articolo 6 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 13 è introdotto il seguente:

“13 bis. I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell’Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell’opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.”.”

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