Articolo abrogato dall'art. 89, comma 1, della L.R. 23/10/2023, n. 9, così recitava:

"Art. 9

Le domande documentate intese a fruire delle provvidenze di cui ai precedenti articoli devono essere presentate all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Sulle domande relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici."

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