Articolo abrogato dall'art. 96, comma 1, della L.R. 23/10/2023, n. 9, così recitava:

"Art. 13 - (Interferenze con beni, zone, opere ed impianti di pubblico interesse)

1. Per l'esecuzione dei lavori di costruzione di impianti elettrici che interferiscono con beni demaniali o patrimoniali indisponibili, oppure con beni, zone, opere od impianti di pubblico interesse, quando sia previsto dalle vigenti misure di legge, il titolare dell'impianto elettrico interferente deve, prima dell'inizio dei lavori, convenire con le pubbliche amministrazioni o gli enti competenti le modalità di costruzione ed esercizio, in conformità alle norme che regolano la materia.

2. Restano salve le disposizioni che disciplinano le servitù militari ed aeronautiche per i tratti di linea che attraverso zone soggette a tali servitù."

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