Articolo abrogato dalla L.R. del 20/08/2012 n. 24. L’articolo 1 così recitava: “Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità - 1. La presente legge disciplina l’esercizio delle competenze regionali in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e successive modifiche e integrazioni .

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, la Regione Puglia disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative anche mediante la delega di specifiche attribuzioni alle province confermando quelle già attribuite con la legge regionale 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), e nel rispetto della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali).

3. Per tutti gli aspetti relativi alla gestione di rifiuti non disciplinati dalla presente legge si rinvia alle leggi statali e alle normative comunitarie vigenti in materia.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino