Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, della L.R. 02/11/2017, n. 41, così recitava:

“Art. 25 - Osservatorio e Agenzia per la mobilità

1. Nell'àmbito delle proprie funzioni di programmazione del sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei servizi di T.P.R.L., è istituito presso la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio per la mobilità, con i seguenti compiti:

a) rilevare e valutare i dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della valutazione della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;

b) individuare e monitorare i parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di T.P.R.L., anche in relazione al loro impatto ambientale, al consumo energetico e alla sicurezza;

c) rilevare e analizzare i livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione;

d) formulare proposte per l'individuazione delle reti di servizi di cui all'articolo 2, comma 4;

e) verificare il grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proporre interventi migliorativi;

f) verificare l'efficacia degli investimenti effettuati nel settore;

g) predisporre un programma operativo per la raccolta e l'elaborazione dei dati mediante appropriati sistemi informatizzati, anche al fine di corrispondere alle richieste del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'elaborazione del Conto nazionale trasporti;

h) relazionare annualmente alla Giunta regionale, evidenziando i processi evolutivi del settore e formulando ogni proposta utile a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità del sistema dei trasporti;

i) curare la pubblicazione e la diffusione dei dati monitorati.

2. L'Osservatorio per la mobilità si compone di 29 membri:

a) l'Assessore regionale ai trasporti, con funzioni di presidente;

b) gli Assessori ai trasporti o loro delegati delle province;

c) un rappresentante dell'UPI;

d) un rappresentante dell'ANCI;

e) il Dirigente del Settore trasporti

f) il Presidente dell'ASSTRA;

g) il Presidente dell'ANAV;

h) il Dirigente del trasporto locale regionale di Trenitalia S.p.A.;

i) il Presidente della Commissione trasporti della Federazione regionale degli industriali della Puglia;

j) due rappresentanti delle associazioni dei consumatori;

k) sei rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

l) cinque rappresentanti delle associazioni sindacali confederali firmatarie di contratti nazionali di lavoro;

m) un rappresentante delle organizzazioni del trasporto merci in conto terzi;

n) un rappresentante del Politecnico di Bari, indicato dal Rettore tra gli esperti del settore trasporti;

o) un rappresentante delle altre università pugliesi, indicato dal Comitato universitario regionale.

La partecipazione dei componenti alle sedute dell'Osservatorio avviene senza alcun onere a carico del bilancio regionale.

3. L'Osservatorio della mobilità è convocato dal Presidente di norma una volta l'anno, allo scopo di approvare gli obiettivi delle attività da svolgere e valutare, a consuntivo, i risultati raggiunti nel corso dell'anno, svolti in particolare dall'Agenzia per la mobilità di cui al comma 5.

4. I soggetti gestori dei servizi hanno l'obbligo di fornire all'Osservatorio per la mobilità tutti i dati richiesti nei tempi e con le modalità stabilite dall'Osservatorio medesimo. L'inosservanza della suddetta disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 31, fermo restando l'obbligo di ottemperare.

5. Per le finalità dell'Osservatorio della mobilità è costituita l'Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia denominata AREM, con i seguenti compiti e struttura organizzativa:

a) all'AREM sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

1) gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;

2) gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata;

3) gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;

4) stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;

5) controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;

6) gestione della politica tariffaria;

7) elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica;

8) attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti per il sostegno della razionalizzazione logistica;

9) definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire l'installazione nella Regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e dell'area balcanica;

10) promozione in Italia e all'estero delle risorse di imprenditorialità, tecnologie e infrastrutture regionali al servizio della logistica;

11) promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e privati;

b) l'AREM realizza e gestisce una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela e predispone una relazione annuale sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Osservatorio della mobilità e alla Giunta regionale;

c) per lo svolgimento dei compiti di informazione e analisi della domanda e degli altri propri compiti istituzionali, gli enti locali trasmettono all'Agenzia i dati necessari forniti dalle imprese esercenti relativi ai servizi di trasporto pubblico, secondo le modalità specificate nei contratti di servizio. Per tale attività l'Agenzia può avvalersi di una struttura di monitoraggio, anche esterna, cui può essere conferito il diritto all'accesso ai dati delle imprese e aziende che gestiscono i servizi di trasporto. I dati raccolti dall'Agenzia sono trasmessi alle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e dei consumatori e sono oggetto di confronto, nell'àmbito dell'Osservatorio della mobilità, tra le organizzazioni e la Regione per la definizione del successivo programma triennale dei trasporti;

d) sono organi dell'AREM il Direttore generale, il Collegio dei revisori;

e) il Direttore generale dell'AREM è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti;

f) il rapporto di lavoro del Direttore generale è regolato da contratto di diritto privato e decade alla scadenza della Giunta regionale; resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Direttore generale. Il suo emolumento è definito dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore. L'incarico è incompatibile con altre attività professionali. Nel contratto sono individuate le condizioni e le modalità attraverso le quali il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale, può revocare l'incarico del Direttore generale;

g) il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta regionale;

h) il direttore provvede in particolare ai seguenti compiti:

1) adozione del regolamento, approvato dalla Giunta regionale, che disciplina il funzionamento dell'Agenzia e ne specifica le funzioni;

2) direzione della struttura;

3) predisposizione del programma annuale delle attività;

4) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

5) gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del personale;

6) verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezione e controllo interno;

7) redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta regionale;

8) stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;

9) cura delle relazioni sindacali;

i) al Direttore generale si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;

l) presso l'AREM è istituito il Collegio dei revisori;

m) il Collegio dei revisori è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi e due supplenti, iscritti al registro dei revisori ufficiali, di cui uno svolge le funzioni di presidente. Il collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale. Il collegio dura in carica tre anni e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura. I revisori restano, comunque, in carica fino alla nomina del nuovo collegio;

n) il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'AREM e attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione, con apposito atto. I revisori dei conti hanno anche, disgiuntamente, diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'Agenzia;

o) la Giunta regionale determina l'indennità spettante al presidente e ai componenti il collegio, effettivi, all'atto della nomina del collegio stesso;

p) ai componenti del collegio si applicano, in materia di revoca, incompatibilità e ineleggibilità, nonché prorogatio, le norme nazionali e regionali in vigore;

q) la nomina del Collegio dei revisori dei conti, in sostituzione di quelli decaduti o revocati, dimissionati o deceduti, deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data della decadenza, della revoca, delle dimissioni o del decesso;

r) le funzioni di controllo sull'AREM sono esercitate dalla Giunta regionale;

Sono sottoposti a controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

1. il bilancio di previsione annuale e poliennale;

2. gli impegni di spesa poliennale;

3. il conto consuntivo;

4. il programma annuale di attività;

5. il regolamento;

6. la dotazione organica;

7. la relazione annuale sull'attività svolta;

s) gli atti di cui alla lettera r) devono essere inviati, per il tramite dell'Assessorato regionale ai trasporti, alla Giunta regionale corredati del parere del collegio dei revisori;

t) gli atti non soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale sono efficaci trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nell'albo della sede dell'AREM;

u) nei casi di inadempienza sono attivati i poteri sostitutivi regionali;

v) il Direttore generale, entro sessanta giorni dalla sua nomina, redige e propone il regolamento dell'AREM;

z) il regolamento è approvato dalla Giunta regionale e disciplina il funzionamento dell'AREM e in particolare ne specifica le funzioni, ne definisce l'organizzazione, la dotazione organica, le modalità di reclutamento del personale, le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, nonché le modalità per la definizione di rapporti con soggetti esterni, oltre che con soggetti aventi specifiche professionalità, presenti tra il personale regionale, di enti locali o di aziende di trasporto. La struttura dell'AREM deve essere, comunque, improntata a princìpi di alta professionalità, snellezza e funzionalità;

w) per l'esercizio dei suoi compiti di progettazione, studio e ricerca l'AREM può stipulare con esperti contratti di diritto privato e di collaborazione coordinata e continuativa. Può, altresì, stipulare convenzioni con società, enti qualificati e Università per l'espletamento di particolari servizi e partecipare a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione;

x) per il funzionamento e la gestione dell'AREM la Regione destina annualmente risorse pari al 3,5 per mille dei corrispettivi contrattuali di servizio.”

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