Articolo abrogato dalla L.R. 23/02/2015, n. 2 dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 14 della stessa L.R. 2/2015, così recitava:

“Art. 6 - (Sostituzione dell’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38) — 1. L’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell’agriturismo) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Dichiarazione di inizio attività) — 1. Chiunque intende svolgere le attività agrituristiche di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili destinati a tale scopo, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Possono esercitare l’attività:

a) coloro che non hanno riportato nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanne per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità previsti in leggi speciali a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che non sono sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

3. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1;

b) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

c) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;

d) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’ Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.

6. È fatta salva la facoltà da parte degli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristiche, di esercitare altresì attività di locazione di alloggi ai turisti e vendita di prodotti della propria azienda nel rispetto delle norme che specificatamente regolano tali attività.””

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