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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“1. Al primo comma dell’articolo 2 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), le parole: “, al di fuori di normali canali commerciali, da Enti pubblici, Associazioni o Enti religiosi operanti senza scopo di lucro” e “, nonché da Enti o Aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari”, sono soppresse.
2. L’articolo 5 bis della l.r. 31/1985, come inserito dall’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:
“Art. 5 bis - (Attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale in casevacanze)
1. Le associazioni e gli enti che, nell’ambito dei loro fini istituzionali e statutari, operano ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e della legge regionale 3 aprile 1995, n. 48 (Valorizzazione e promozione dell’associazionismo) possono organizzare e svolgere in case-vacanze attività educative, didattiche, culturali, sociali, religiose e di educazione ambientale.
2. Le case vacanze sono immobili attrezzati per il soggiorno temporaneo di gruppi autogestiti di persone, inclusi gli accompagnatori, e devono essere di proprietà delle associazioni e degli enti di cui al comma 1, oppure in loro uso e gestione temporanea.
3. Chi intende gestire una casavacanza, presenta al comune, sul cui territorio insiste l’immobile da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificato dall’articolo 9 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) su apposita modulistica predisposta dalla Struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.
4. Per la gestione dell’attività nelle strutture di cui al comma 2, il soggetto interessato deve essere in possesso:
a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora richiesti;
c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.
5. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’Azienda Sanitaria Locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.
6. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 3 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 5.
7. Le attività sono organizzate per periodi di durata non superiore a venti giorni.
8. Le condizioni minime per l’utilizzo delle case-vacanze ai fini di cui al comma 1 sono:
a) accesso non interdetto per ragioni ambientali, naturalistiche, storiche ed artistiche;
b) approvvigionamento idrico di acqua potabile compatibile con la fruizione dichiarata;
c) dotazione di un’idonea cassetta di pronto soccorso ed annessi numeri telefonici utili in caso di emergenza;
d) conformità degli impianti antincendio alla normativa vigente;
e) manipolazione e conservazione degli alimenti analoga a quella dell’autoconsumo familiare;
f) stipula di idonea assicurazione per il pagamento di eventuali danni ed il ripristino dello stato dei luoghi.””
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