Articolo abrogato dall'art. 45, comma 1, della L.R. 01/08/2018, n. 11 a decorrere dal 01/01/2019, così recitava:

“Art. 60. - (Modifiche alla legge regionale 7 marzo 1989, n. 15)

1. Al comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso), le parole "entro il termine di sessanta giorni dalla data fissata con provvedimento legislativo per l'approvazione del bilancio" sono sostituite dalle parole "nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione".

2. Al comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 15/1989, le parole "entro il 31 luglio di ogni anno" sono sostituite dalle parole "entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle domande fissata dalla Giunta regionale, di cui al comma 2".”

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