I commi primo, secondo, terzo e quarto dell’articolo 7 sono stati abrogati dalla L.R. del 18/02/2010 n.8. I commi 1, 2, 3 e 4 così recitavano: “1. I rifugi alpini devono possedere requisiti idonei per il ricovero ed il pernottamento degli ospiti.

2. In particolare dovranno disporre di:

a) servizio di cucina o attrezzatura per cucina comune;

b) spazio attrezzato per la somministrazione ed il consumo di alimenti e bevande;

c) spazio attrezzato per il pernottamento;

d) alloggiamento riservato per il gestore qualora trattasi di rifugio custodito;

e) attrezzature di pronto soccorso (cassetta pronto soccorso, barelle, slitte, corde, ecc.).

3. Qualora vi sia la possibilità, i servizi di cui ai punti precedenti, dovranno essere posti in locali separati e il rifugio dovrà disporre di locale di fortuna sempre aperto, nonché di servizi igienico-sanitari.

4. I rifugi escursionistici devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case per ferie con le seguenti eccezioni:

- non è obbligatorio il telefono;

- non è obbligatorio il locale di soggiorno, dovendo essere dotata la struttura semplicemente di un locale comune utilizzabile anche per la somministrazione e il consumo di alimenti e bevande.”

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