Commi abrogati dalla L.R. del 30/12/2009 n.38. I commi 1, 2 e 3 dell’articolo 28 così recitavano: “1. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge sprovvisto della autorizzazione, ove richiesta o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 1.000.000 a lire 3.000.000.

2. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.

3. La violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.”

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