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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
2. Chiunque fa funzionare una delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge senza averne fatta preventiva dichiarazione, ove richiesta, o comunque trasgredisce alle disposizioni di cui all'articolo 27 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 500.000 a lire 1.500.000.
3. La violazione di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 300.000 a lire 900.000.”
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