Articolo abrogato dalla L.R. 22/01/2019, n. 1, così recitava:

“Art. 3. - (Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e disposizioni transitorie)

1. Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

2. Allo scopo di non far venire meno i servizi erogati e prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso le soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno autonomamente darsi a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.”

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