Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 28 - (Modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 19)
1. All’articolo 30 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 19 (Disposizioni modificative della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 “Testo unico delle leggi sulla montagna”), come modificata dalla l.r. 28/2008, prima del comma 1, è inserito il seguente:
“01. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 è sostituito dal seguente:
‘2) il 70 per cento in proporzione alla superficie delle zone montane, all’altimetria delle stesse e alla classificazione di cui all’articolo 4; la Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce annualmente le percentuali da assegnare ai parametri di ripartizione e le modalità per la loro individuazione.’”.
2. Dopo il comma 7 dell’articolo 39 della l.r. 19/2008 sono inseriti i seguenti:
“7-bis. Le disposizioni modificative dell’articolo 51, comma 1, della l.r. 16/1999, di cui all’articolo 30, comma 01 della presente legge si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2011.”.
“7-ter. Nel caso in cui, in fase di prima applicazione della legge, eventi sopravvenuti impediscano la costituzione delle comunità montane secondo la delimitazione territoriale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale prevista dall’articolo 3, comma 2, della l.r.16/1999 come modificato dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina con proprio decreto i Presidenti uscenti Commissari per ciascuna delle comunità montane di cui all’Allegato A alla presente legge, attribuendo loro i poteri necessari a garantire l’operatività degli enti.”.
3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserita la seguente:
“e-bis) il numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51;”.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 40 della l.r. 19/2008 è inserito il seguente:
“8-bis. L’abrogazione del numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’articolo 51 della l.r. 16/1999 decorre dal 1 gennaio 2011.”.”
Dalla redazione
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
La determinazione del canone di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Finanza pubblica
- Leggi e manovre finanziarie
La Legge di bilancio 2024
- Redazione Legislazione Tecnica
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Durata del contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
- Edilizia e immobili
- Piano Casa
Abruzzo, Piano Casa: proroga al 31/12/2024
16/05/2024
- Superbonus, prime cessioni out da Italia Oggi
- Via libera alla stretta sul 110%. Abi critica su spalmacrediti e contributi da Italia Oggi
- Battuta d’arresto dei nuovi lavori sui condomini da Italia Oggi
- Per le ristrutturazioni la detrazione scenderà al 30% da Italia Oggi
- Divieto di compensazione dei crediti con i contributi da Italia Oggi
- Ai comuni attività di controllo sui lavori eseguiti male da Italia Oggi