Articolo abrogato dalla L.R. del 02/12/2009 n.29. L’articolo 20 così recitava: “1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 29, commi 2 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per quanto attiene alle conciliazioni stragiudiziali in materia di usi civici, con primo atto nullo registrato entro il 31 dicembre 2006, si dispone che sia previsto un abbattimento dell’80 per cento dell’importo dovuto dai privati ai comuni a ristoro delle occupazioni pregresse senza valido titolo."

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