Articolo abrogato dalla L.R. 03/08/2017, n. 13, così recitava:

“Art. 21 - (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n. 31)

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), è inserito il seguente:

“Art. 3 bis - (Dichiarazione di inizio attività)

1. Chiunque intende gestire una delle strutture di cui all’articolo 2, presenta al comune, sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all’attività, una dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

2. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

3. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia, anche solo in via telematica, all’azienda sanitaria locale che esercita l’attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all’agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

4. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata, entro i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 31/1985, come da ultimo sostituito dall’articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, le parole: “di dichiarazioni mendaci o” sono soppresse.”

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