Articolo abrogato dalla L.R. 10/01/2018, n. 1, così recitava:

“Art. 14 - (Norme transitorie)

1. Entro un anno dalla data entrata in vigore della presente legge, le province e i comuni di ciascun ambito territoriale ottimale stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d’ambito, sulla base della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale. La convenzione è approvata dalle province e dai comuni attraverso le assemblee delle associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino istituiti ai sensi degli articoli 11 e 12 della l.r. 24/2002. La convenzione approvata è sottoscritta dai presidenti delle province e dai presidenti delle associazioni d’ambito e dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Entro centoventi giorni dalla data di stipulazione, la convenzione è ratificata dai competenti organi comunali e provinciali.

2. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.

3. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all’erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell’articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della l.r. 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7.

4. Le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 elaborano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e in collaborazione con le province competenti, un piano di ricognizione della situazione patrimoniale ed economica dell’ente o organismo nonché di programmazione per il trattamento e lo smaltimento, recante:

a) l’individuazione di tutti i rapporti attivi e passivi in essere, con l’indicazione di quelli idonei ad essere trasferiti alle conferenze d’ambito;

b) una proposta per la definizione dei rapporti giuridici non trasferibili alle conferenze d’ambito;

c) l’accertamento della dotazione patrimoniale comprensiva dei beni mobili ed immobili;

d) l’accertamento della dotazione di personale dipendente, con l’individuazione delle categorie, dei profili professionali e delle funzioni svolte;

e) l’accertamento della situazione relativa alle potenzialità e alla prevedibile durata degli impianti e delle discariche;

f) il costo di smaltimento in essere.

5. La ricognizione di cui al comma 4 deve essere tenuta in considerazione nel percorso di predisposizione della convenzione istitutiva, secondo le modalità e i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

6. Le province esercitano attività di controllo e di validazione su tutte le attività di cui al comma 4 per garantire omogeneità di procedure in fase di attuazione.

7. Le conferenze d’ambito, entro novanta giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione istitutiva, valutano ed approvano con la maggioranza qualificata dei tre quarti, la proposta di conferimento delle posizioni relative al personale di cui al comma 4, in funzione dei propri fabbisogni operativi, nonché il conferimento delle posizioni attive e passive, prevedendo che le componenti passive non possano superare quelle attive, al fine di garantire l’equilibrio patrimoniale. Per tutto quanto non oggetto di conferimento di cui al presente comma si applica quanto previsto al comma 10 del presente articolo.

8. Le conferenze d’ambito all’atto del conferimento di cui al comma 7 subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale in servizio alla data del 31.12.2010, individuati ed approvati ai sensi dei commi 4 e 7 del presente articolo.

9. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d’ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.

10. A decorrere dalla data di conferimento alla conferenza d’ambito le associazioni d’ambito e i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolti o posti in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che li disciplinano.

11. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.”

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