Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 18 così recitava:

“Art. 18. - (Canone di Concessione)

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a:

a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;

b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.

2. I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della Giunta regionale ogni tre anni.

3. Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.”

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