Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 16-bis così recitava:

“Art. 16 bis. - (Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)

1. Le terre e le rocce da scavo e i residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.

1 bis. Possono inoltre essere riutilizzati come materiale di riempimento dei vuoti di cava i materiali provenienti da operazioni di recupero ai sensi del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), in particolare, i materiali per cui il decreto stesso prevede la possibilità di recupero come “recupero ambientale” subordinatamente all’esecuzione di test di cessione sul materiale stesso.”

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