Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 8 così recitava:

“Art. 8. - (Modificazione del provvedimento di autorizzazione)

1. L'Amministrazione competente può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7. I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava; i medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all’amministrazione competente, nel caso in cui i suddetti provvedimenti, finalizzati alla sicurezza, richiedano la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, il medesimo deve essere presentato, per conoscenza, anche all’amministrazione comunale.

1 bis. Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all’articolo 31, comma 2, della l.r. 44/2000, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.

1 ter. Le modifiche di modesta entità di cui al comma 1 bis sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare.

1 quater. Le domande di autorizzazione di cui ai commi 1 bis e 1 ter, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all’amministrazione competente e alla provincia o città metropolitana.

1 quinquies. L’amministrazione competente, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda completa, può procedere in via alternativa a:

autorizzare la modifica;

autorizzare la modifica prescrivendo modalità esecutive;

negare l’autorizzazione con contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 1.

1 sexies. Se l’amministrazione competente non si esprime nel termine di quarantacinque giorni, la modifica si intende autorizzata.”

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