Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 1 così recitava:

“Art. 1. - (Ambito di applicazione della legge)

1. La Regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1 del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l'attività di coltivazione delle cave e torbiere.

2. È soggetta ad autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa.

3. Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.”

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