Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 9 così recitava: “Art. 9. - 1. L'articolo 8 bis della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 bis - Attuazione dei Piani territoriali

1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitano o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.

3. I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo - settoriali o per ambiti territoriali - rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza".”

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