Articolo abrogato dalla L.R. del 25/03/2013, n. 3. L’articolo 12 così recitava: “Art. 12. - 1. L'articolo 8 quinquies della L.R. 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

"Articolo 8 quinquies - Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico

1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adotta. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.

5. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.

6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.

7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione".”

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