Comma soppresso dal Reg.R. del 19/01/2010 n. 1. Il comma 1 dell’articolo 56 così recitava: “Nei boschi cedui e nei cedui sotto fustaia percorsi dal fuoco, il proprietario o possessore, previa istanza ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9, entro la fine della successiva stagione silvana, deve eseguire la ceduazione delle ceppaie compromesse.”

Dalla redazione