Articoli abrogati dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitavano:

“Art. 19 - (Modifiche all’art. 67 della l.r. 6/2010)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 67 della l.r. 6/2010 per i motivi imperativi d’interesse generale di cui al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 6/2010 e in particolare per i motivi attinenti la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori, la tutela dei consumatori, dei destinatari dei servizi, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario che il soggetto, titolare o delegato, che esercita effettivamente l’attività presenti uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di conoscenza della lingua italiana, Certificazione Italiano Generale (CELI), a tal fine è sufficiente un CELI di livello A2 Common European Framework: livello di contatto definibile in termini di competenza relativa a routine memorizzate;

b) un attestato che dimostri di aver conseguito un titolo di studio presso una scuola italiana legalmente riconosciuta o in alternativa un attestato che dimostri di avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare o per la somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2 ter. Nei casi in cui l’avvio o il subingresso è soggetto a SCIA nella stessa deve essere attestato il possesso di uno dei documenti di cui al comma 2 bis.

2 quater. Qualora il richiedente, titolare o per mezzo del delegato, non presenti o attesti il possesso, in caso di SCIA, di nessuno dei documenti richiesti dal comma 2bis, è tenuto a frequentare e superare positivamente il corso di formazione presso la Camera di Commercio o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

2 quinquies. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi delle merci, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.”.


Art. 20 - (Modifiche all’art. 68 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 2 dell’articolo 68 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole “comma 1” sono inserite le seguenti: “, avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4,”;

b) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

“d bis) ai criteri qualitativi di cui all’articolo 4, comma 4 ter;

d ter) ai requisiti urbanistici, in termini di accessibilità veicolare e pedonale anche per portatori di handicap, di dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinenziali; quater) ai criteri per incentivare il recupero, l’ammodernamento e la qualificazione delle aree di insediamento commerciale che tengono conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 68 della l.r. 6/2010 sono soppresse le parole:”dei consumi extra-domestici,”.


Art. 21 - (Modifiche all’art. 69 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 69 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. In coerenza con l’atto di programmazione di cui all’articolo 4 bis e gli indirizzi di cui all’articolo 68, i comuni stabiliscono, sentito il parere della commissione di cui all’articolo 78, i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni.”;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2 bis. Ferma restando l’esigenza di garantire sia l’interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività, nei criteri di cui al comma 2 i comuni, al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, adottano, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, provvedimenti di regolamentazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico. Tale regolamentazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi ed indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all’apertura di nuovi esercizi di somministrazioni limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell’esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

2 ter. I divieti e le limitazioni di cui al comma 2 bis si applicano anche in caso di trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, delle attività di somministrazione da una zona non sottoposta a tutela ad una soggetta a specifica tutela.”;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle zone del territorio comunale sottoposte a programmazione è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio. È soggetto ad autorizzazione anche il trasferimento di una attività di somministrazione da una sede non sottoposta a programmazione ad una sede collocata in una zona tutelata, nonché quello all’interno della stessa zona tutelata. L’avvio delle attività non soggette a programmazione, il trasferimento della gestione o della titolarità dell’esercizio di somministrazione ed il trasferimento di sede, per le zone soggette alla programmazione di cui all’articolo 68, in zona non sottoposta a tutela, sono soggetti a SCIA di cui all’articolo 19 della l. 241/1990.”;

d) al comma 4 dopo la parola “autorizzazione” sono inserite le seguenti: “o, nei casi previsti, la SCIA”;

e) al comma 11 dopo le parole “dei criteri di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “e degli indirizzi e criteri di cui all’articolo 150”.


Art. 22 - (Modifiche all’art. 73 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 73 della l.r. 6/2010 le parole “l’autorizzazione degli” sono sostituite dalla seguente: “gli”.


Art. 23 - (Modifiche all’art. 74 della l.r. 6/2010)

1. Al comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 6/2010 la parola “abilita” è sostituita dalle seguenti: “e, nei casi previsti, la segnalazione certificata di inizio attività abilita”.


Art. 24 - (Modifiche all’art. 76 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 76 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Decadenza dei titoli abilitativi”;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I titoli abilitativi decadono quando:

a) il titolare del titolo abilitativo, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o presentazione;

b) il titolare del titolo abilitativo sospenda l’attività per un periodo superiore a dodici mesi;

c) il titolare dell’attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all’articolo 65;

d) venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza. In tali casi la decadenza è preceduta da un provvedimento di sospensione dell’attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

e) venga meno l’effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l’attività e non venga, nei casi previsti, richiesta, da parte del proprietario dell’attività, l’autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

f) il titolare dell’attività non osservi i provvedimenti di sospensione del titolo abilitativo;

g) in caso di subingresso, non si avvii l’attività secondo le modalità previste nell’articolo 75.”;

c) al comma 2 le parole “c) e d)” sono sostituite dalle seguenti:”d) ed e)”.


Art. 25 - (Modifiche all’art. 80 della l.r. 6/2010)

1. Il comma 1 dell’articolo 80 della l.r. 6/2010 è sostituito dal seguente:

“1. Chiunque eserciti l’attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo abilitativo o, quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell’attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, ovvero quando il titolo autorizzatorio o abilitativo sia sospeso o decaduto, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 65 e 66, è punito con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 17-bis, comma 1, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).”.


Art. 26 - (Modifiche all’art. 149 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 149 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo la parola “approva” sono inserite le seguenti: “avuto riguardo dei motivi imperativi d’interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Giunta regionale provvede agli ulteriori adempimenti di disciplina del settore commerciale e alla definizione di criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 4 bis.”.


Art. 27 - (Modifiche all’art. 150 della l.r. 6/2010)

1. All’articolo 150 della l.r. 6/2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I, sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel programma pluriennale ed indirizzi di cui all’art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 149. In particolare i comuni possono individuare:

a) i criteri qualitativi per l’insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore merceologico di appartenenza;

b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico.”;

b) il comma 4 è abrogato.”

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