Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 11 - (Attività agrituristica. Modifiche agli articoli 153 e 154 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 153 le parole «dichiarazione di avvio attività» sono sostituite dalle seguenti: «segnalazione certificata di inizio attività»;

b) al comma 4 dell’articolo 154 la parola «dichiarazione» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;

c) il comma 5 dell’articolo 154 è sostituito dal seguente:

«5. In caso di modifiche e trasferimenti che comportino variazioni delle superfici aziendali, dell’indirizzo dell’azienda, delle modalità di gestione e della titolarità, delle attività agrituristiche svolte, il titolare dell’agriturismo richiede alla provincia l’emissione di nuova certificazione di connessione e presenta SCIA al comune.»;

d) al comma 7 dell’articolo 154 la parola «comunicano» è sostituita dalle seguenti: «presentano semplice comunicazione».”

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