Articolo abrogato dall’art. 2, comma 1, della L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 14 - (Modifiche alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e abrogazione della legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 "Legge quadro sulla cattura di richiami vivi")

1. Alla legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 5 dell'articolo 26 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'articolo 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, è istituita presso la Giunta regionale la banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento appartenenti alle specie di cui all'articolo 4 della L. 157/1992 detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento. La Giunta ne determina, altresì, le modalità di implementazione. Nella banca dati, nel rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati personali, confluiscono:

a) i dati anagrafici relativi ai cacciatori che utilizzano, ai fini del prelievo venatorio, richiami vivi provenienti da cattura e da allevamento;

b) i dati relativi alla specie e al codice identificativo riportato sul contrassegno inamovibile posto su ciascun esemplare, utilizzato da ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a).

5-ter. L'inserimento nella banca dati delle informazioni di cui al comma 5-bis, unitamente all'identificazione mediante anello metallico inamovibile, legittima l'utilizzo dei richiami vivi ai fini del prelievo venatorio.

5-quater. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 51, comma 1.";

b) dopo il comma 6 dell'articolo 48 è inserito il seguente:

"6-bis. L'attività di vigilanza è svolta nel massimo rispetto del benessere animale e senza pratiche invasive o manipolazioni che possano arrecare danni alla salute dei volatili.".

2. La legge regionale 5 febbraio 2007, n. 3 (Legge quadro sulla cattura di richiami vivi) è abrogata.”

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