Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 2 - (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2014)

1. All’articolo 2 della legge regionale 1 ottobre 2014, n. 27 R (Adempimenti derivanti dagli obblighi nei confronti dell’Unione Europea relativi alle attività estrattive di cava), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’efficacia dei piani delle cave di cui all’articolo 1, comma 1, è sospesa fino alla loro approvazione, a seguito della procedura di valutazione ambientale strategica, ai sensi della l.r. 14/1998, nonché del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).»;

b) il comma 3 è abrogato.”

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