Articolo sostituito dall'art. 10, comma 6 della L.R. 22/07/2002, n. 15 e abrogato dall’art. 55, comma 12, L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

“Art. 18 - Commissione regionale per l'artigianato

1. La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Regione, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente ed è composta:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato, membri di diritto;

b) da un rappresentante della Regione, nominato dalla Giunta regionale;

c) da due esperti, designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale operanti nella regione, più rappresentative a livello regionale, in possesso dei necessari requisiti di professionalità in materia di artigianato, economico-finanziaria, fiscale o del lavoro, opportunamente documentati.

2. La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta.

3. È compito della commissione:

a) decidere in sede di ricorso in via amministrativa avverso le deliberazioni delle commissioni provinciali per l'artigianato;

b) formulare proposte ed esprimere pareri alla direzione generale competente per il coordinamento delle attività svolte dalle commissioni provinciali per l'artigianato.

4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con regolamento interno adottato dalla commissione stessa sulla base di indicazioni della Giunta regionale, ed è trasmesso, entro il termine di trenta giorni dalla costituzione della commissione, alla Giunta per l'approvazione; qualora la commissione non provveda entro tale data alla trasmissione, la Giunta regionale determina direttamente la disciplina per il funzionamento della commissione.

5. Ai componenti della commissione spetta l'indennità di presenza ed il rimborso spese nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. La funzione di segreteria della commissione è svolta da personale dipendente dalla Giunta regionale.”

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