Articolo abrogato dall'art. 10, comma 6 della L.R. 18/04/2012, n. 7, così recitava:

Art. 14 - Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali e per l'artigianato

1. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato, compresa la componente dei partecipanti a titolo consultivo, sono costituite con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, durano in carica cinque anni ed i loro membri possono essere rieletti o rinominati.

2. Le commissioni provinciali e circondariali per l'artigianato eleggono nel proprio seno, fra i membri di cui alla lett. a), terzo comma del precedente art. 13, un Presidente ed un vicePresidente.

3. Ogni commissione provinciale e circondariale per l'artigianato disciplina con apposite norme regolamentari l'organizzazione ed il funzionamento interno. Tali norme sono approvate dalla Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore competente, sentita la commissione consiliare. Nello stesso modo si procede per le eventuali modifiche.

4. Per la validità delle riunioni delle commissioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

5. Le deliberazioni debbono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti con diritto di voto. In caso di parità dei voti, nella votazione a scrutinio palese, prevale quello del Presidente.”

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